San Bernardino

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Bernardo Spoto

sabato 8 dicembre 2007

AUTOTUTELA

Diritto all’autotutela in un privato domicilio

A cura di: Bernardo Spoto

Art. 52

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Ddl Senato 1899 - Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio

Art. 1.

(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)

1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

Fermo restando i concetti espressi per la difesa della propria o altrui incolumità, con questa norma si rafforzano i termini di liceità di un’azione difensiva purché si integrino tre elementi: l’arma regolarmente detenuta, il luogo ben definito (abitazione, negozio, ecc.), il soggetto qualificato (proprietario).

In presenza delle soprascritte condizioni l’uso dell’arma e di conseguenza il danno che essa provoca risulterà lecita anche se non sussiste la proporzione. “Il legislatore ha inteso scriminare fatti tipici: quelli che derivano dall’uso dell’arma, i quali tuttavia non costituiscono più la premessa su cui ricostruire (partendo a ritroso) i termini della reazione difensiva, ma l’epilogo di una condotta difensiva realizzata con un particolare mezzo, da una particolare persona, in un particolare luogo…” (Tullio Padovani - Guida al Diritto - il Sole 24 0re – dell’1.4.06)

Es: Caio si è introdotto furtivamente in un'abitazione per rubare ma, vistosi scoperto dal proprietario anziché scappare reagisce. Il proprietario, che è in possesso di un arma legalmente detenuta, spara e lo uccide.

In questo caso ricorrono tutti i presupposti dettati dall’art. 1 del ddl senato nr. 1899

Ma se non fosse stato il proprietario?

Es: L’amante della moglie del proprietario si trova clandestinamente in quella abitazione nel momento in cui un ladro è in azione e viene da questo aggredito. L’amante prende la sua pistola regolarmente denunciata spara e uccide il ladro.

In questo caso lui può reagire, ma la sua difesa rientra nei limiti previsti dall’art. 52, senza che a lui si possano applicare le scriminanti del comma aggiuntivo.

Questa norma non legalizza l’omicidio perché per usare l’arma ci dobbiamo trovare in una situazione di effettiva aggressività e la morte dell’aggressore costituisce l’unica alternativa per assicurare la propria difesa.

Art. 614 C.P.

Violazione di domicilio

Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo ovvero si introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si intrattiene nei detti luoghi contro la volontà espressa di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

DALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (4 novembre 1950).

TITOLO 1 – Diritti e libertà

Art. 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge nessuno può essere

intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale

pronunciata da un Tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale

pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;

b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona

regolarmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.

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