San Bernardino

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Bernardo Spoto

sabato 8 dicembre 2007

LA LEGGITTIMA DIFESA

ART. 52 C.P. – difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Con questa scriminante lo Stato, che ha il monopolio dell’uso della forza, concede al cittadino la legittimità ad autotutelare i propri diritti quando corrono il rischio di essere offesi da terzi non sia in grado di tutelarli.

La legittima difesa esige:

- che un diritto proprio o altrui corra il pericolo attuale di essere ingiustamente offeso; (es.: il ladro, con la pistola in mano, entra in un negozio di gioielleria e urlando:”questa è una rapina! Aprite la cassaforte o sparo!”. Il malavitoso ha creato un pericolo per il patrimonio e per l’integrità fisica del gioielliere che potrà giustificare una sua eventuale reazione;

- che il pericolo sia attuale. Non sussiste quando il pericolo è ormai passato perché si è tradotto in danno o perché è stato neutralizzato ( es.: l’aggressore, conseguito o no il suo obiettivo, si sia dato alla fuga oppure sia svenuto). Allo stesso modo non sussiste quando si tratta di un pericolo futuro (es.: tizio si reca a casa di Caio che aveva manifestato l’intenzione di ucciderlo e ne provoca la morte per prevenire l’attuazione di quel pericolo).

REQUISITI DELLA DIFESA

I requisiti della difesa sono la necessità e la proporzione.

La necessità

Per essere legittima, la difesa deve essere necessaria; ciò significa che il pericolo non poteva essere neutralizzato né da una condotta alternativa lecita, né da una condotta meno lesiva rispetto a quella tenuta dall’agente (la persona) e, comunque, l’agente (la persona) non aveva altra via per sventare il pericolo se non quella di commettere un fatto penalmente rilevante.

La difesa non è necessaria quando la persona minacciata nei propri diritti può sottrarsi al pericolo senza esporre a rischio la sua integrità fisica.

Es.: Se Tizio avesse la possibilità di allontanarsi in automobile da Caio è tenuto a farlo, anziché discendere armato dall’auto e ucciderlo.

Se però la fuga in auto l’avesse esposto a gravi pericoli perché Caio poteva a sua volta inseguirlo in auto e sparargli dei colpi di pistola, la reazione di Tizio, che avrebbe portato al ferimento di Caio, rappresenterebbe una condotta necessaria perché priva di alternative lecite.

Può accadere che il pericolo possa essere sventato attraverso una serie di fatti penalmente rilevanti ma tutti di uguale efficacia. A questo punto bisogna scegliere la condotta difensiva meno lesiva tra quelle praticabili.

Es.: Tizio sta per colpire Caio con un bastone. Caio, che è di corporatura più possente di Tizio ha due possibilità:

- afferrare il braccio di tizio e torcerglielo fino a procurare una lesione;

- estrarre la pistola e sparargli procurando un lesione di maggiore gravità.

legittima sarà la prima reazione difensiva essendo ugualmente efficace e meno lesiva .

La proporzione

Oltre che necessaria, la difesa deve essere proporzionata all’offesa.

Per tale motivo si deve effettuare una valutazione comparativa tra il bene aggredito esposto a pericolo e il bene dell’aggressore sacrificato nell’azione difensiva e il divario di valore dei due beni non deve essere eccessivo.

Es.:

la donna che sta per subire uno stupro può ben difendere la propria libertà sessuale anche a costo di uccidere l’aggressore: ciò in quanto la libertà sessuale è si un bene di rango inferiore, ma non eccessivamente inferiore rispetto al bene della vita. In nessun caso chi sta per subire un furto può impedirlo uccidendo il ladro: tra il bene patrimoniale e il bene della vita il divario è così rilevante da rendere sproporzionata la difesa del primo bene sacrificando il secondo.

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